Art. 10.
(Detrazioni fiscali).

      1. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.